19′ agg.to circolare 139/1991 – “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli Intermediari”

da | 10 Feb 2020 | Centrale Rischi News

Il 20 novembre 2019, nel sito ufficiale di Banca d’Italia era stato pubblicato il “documento per la consultazione”: è un documento con il quale Banca d’Italia preannunciava il 19′ aggiornamento della normativa di riferimento sulla centrale rischi e, contestualmente, apriva ad eventuali osservazioni da parte degli Intermediari finanziari, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Premesse alla modifica della normativa

Questa modifica alla normativa è la diretta conseguenza dell’introduzione, da parte di Banca d’Italia, della possibilità di accedere alla centrale rischi “in tempo reale”, a partire dallo scorso 6 novembre.

Puoi trovare in questo mio articolo tutte le informazioni sulle nuove modalità di accesso alla centrale rischi via SPID o tramite CNS.

L’attivazione del nuovo portale Web e la possibilità di effettuare la richiesta anche tramite tablet o smartphone, permette ai diretti interessati di accedere ai dati in centrale rischi in modo molto più semplice e veloce rispetto al passato.

Banca d’Italia ha così “automatizzato” l’intero processo di richiesta di accesso ai dati della centrale rischi, ottenendo due benefici immediati:

  • Procedura di richiesta semplificata per il richiedente;
  • Tempi di risposta praticamente “immediati”, grazie al riconoscimento digitale dell’identità del richiedente.

Le nuove modalità facilitano l’accesso alla centrale rischi per i diretti interessati e per gli altri soggetti interessati (ad esempio il legale rappresentante di società), ma ci sono situazioni che Banca d’Italia è decisa a limitare.

Vediamo insieme quali sono…

Banca d’Italia ribadisce che i dati contenuti nella centrale rischi sono riservati e l’interessato deve avere il controllo di questi dati.

Banca d’Italia intende penalizzare soprattutto le richieste effettuate tramite un terzo delegato (ad esempio un consulente esterno all’azienda) per due semplici motivi:

  • Richiede tempi più lunghi per verificare, caso per caso, la validità della delega, per evitare di consegnare i dati CR a soggetti NON abilitati;
  • C’e’ il rischio concreto  che un numero ristretto di soggetti delegati, acquisisca in modo massivo i dati riservati della centrale rischi.

Sulla base di queste premesse, Banca d’Italia ha emanato…

Il 19′ Aggiornamento della Circolare 139/91

Con il 19′ aggiornamento alla normativa di riferimento sulla centrale rischi, Banca d’Italia intende limitare le richieste di accesso alla CR relative alle persone giuridiche (imprese) effettuate da terzi delegati.

Banca d’Italia, in particolare:

  • Specifica che l’accesso ai dati in centrale rischi è reso disponibile ai soggetti autorizzati, esclusivamente per verificare la correttezza delle segnalazioni, richiedere rettifiche in caso di informazioni errate ed esercitare il proprio diritto di difesa;
  • Individua in 30 giorni il termine massimo entro cui evadere le richieste pervenute direttamente dalla persona giuridica (tramite legale rappresentante) oppure tramite avvocato con procura alle liti;
  • Stabilisce in ben 90 giorni, il termine entro cui verranno evase le richieste inoltrate tramite un delegato esterno alla società (il cui potere di rappresentanza non risulta da pubblici registri);
  • Prevede che il flusso di ritorno dei dati venga inviato alla persona giuridica interessata, anche nel caso sia stato delegato alla richiesta o alla ricezione dei dati un terzo esterno all’azienda.

Con queste modifiche Banca d’Italia intende impedire che questi dati “riservati” siano oggetto di gestione “massiva” da parte di alcune società.

Quando è entrato in vigore il 19′ aggiornamento?

Come ti ho anticipato in precedenza, in data 20 novembre 2019 Banca d’Italia aveva pubblicato sul proprio sito la proposta di modifica.

Gli intermediari avevano 60 giorni per esprimere il proprio parere.

Trascorsi i 60 giorni previsti, in data odierna (10 febbraio 2020) Banca d’Italia ha pubblicato ufficialmente l’aggiornamento della normativa di riferimento inerente la centrale rischi Banca d’Italia.

Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1′ marzo 2020.

A seguito di questo aggiornamento apportato da Banca d’Italia, ti consiglierei di:

  • Effettuare le richieste via SPID o CNS, che hanno una risposta entro alcuni minuti;
  • Limitare il più possibile le richieste tradizionali via pec (ma anche la richiesta online, senza firma digitale) che hanno tempi di risposta fino a 3 settimane;

Evitare le richieste tramite delegato esterno… Banca d’Italia ha infatti espresso la chiara intenzione che il diretto interessato deve avere il pieno controllo dei dati.

Nel caso volessi approfondire, ti segnalo il link al testo integrale del 19′ aggiornamento della circolare 139/91.

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tiziano decataldo
tiziano decataldo
13:05 28 Oct 22
Persone serie ed affidabili💯
Anna Silvestrini
Anna Silvestrini
14:41 26 Oct 22
Cortesia e disponibilità, puntuali nella risposta. Ottimo servizio.
Manuela Petronio
Manuela Petronio
10:17 26 Oct 22
rapidissimi nel rispondere, molta gentilezza e cordialità. il ragazzo con cui ho parlato estate molto gentile e chiaro nella sua spiegazione. complimenti
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